Art. 6.
(Fondo di assistenza alle vittime
dei reati).

      1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Fondo di assistenza alle vittime dei reati, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo è alimentato:

          a) da un contributo fisso dello Stato;

          b) dagli introiti derivanti dall'applicazione di un'aliquota dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

          c) dagli introiti derivanti dall'irrogazione della pena pecuniaria della multa, fissata annualmente con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali, operate sulle retribuzioni dei detenuti ammessi al lavoro interno ed esterno agli istituti di prevenzione e pena, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fissata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

          e) dalle economie di gestione realizzate nel corso di ogni anno in relazione agli indennizzi non corrisposti o revocati, nonché alle somme provenienti da azioni di rivalsa, computate per intero o tenuto conto dei rimborsi già ricevuti;

          f) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

 

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      3. Il Fondo ha carattere sussidiario ed è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi diritto, nei diritti della persona offesa costituitasi parte civile o che ha proposto l'azione civile davanti al giudice civile verso il condannato al risarcimento del danno.
      4. L'elargizione è concessa in relazione ai delitti indicati all'articolo 7, comma 1, e copre in via equitativa la perdita di entrate anche conseguenti ad invalidità temporanea o permanente, le spese mediche e ospedaliere, le spese funerarie e, per le persone a carico, la perdita degli alimenti.
      5. L'elargizione è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età della persona offesa dal reato o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno ad essi spettante nei confronti del condannato.
      6. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque non superiore a 1.500.000 euro. Se il danno è coperto, anche in parte, da contratto di assicurazione o per lo stesso danno è stato ottenuto un rimborso a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica, l'elargizione è concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata altrimenti.
      7. L'elargizione è esente dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      8. In casi motivati di bisogno urgente di assistenza economica della persona offesa dal reato, il Fondo può provvedere a corrispondere un'anticipazione fino al massimo di un quarto della somma presumibilmente spettante, quando sia intervenuta una sentenza penale di condanna anche non definitiva e la persona offesa si sia costituita parte civile o abbia comunque proposto azione civile davanti al giudice civile. In tale caso il Fondo si surroga nei suoi diritti per l'ammontare delle somme anticipate, ovvero ne chiede la restituzione quando il risarcimento non sia stato ottenuto altrimenti.

 

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